STATUTO 
Associazione Italiana Artisti Tornitori del legno
DEFINIZIONE E SCOPI 

ART.1 – E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA ARTISTI TORNITORI DEL LEGNO” -AIATL-, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalla legge 383/00 e dal presente Statuto. L’associazione ha attuale sede in Viale Castracani, 395 – 55100 Lucca; la sede potrà essere spostata per valide ragioni e potranno essere istituite sedi secondarie in altre località.

ART.2 – L’associazione è apolitica e persegue i seguenti scopi: – promuovere la diffusione della tornitura lignea; – favorire e promuovere la comunicazione tra soci; – istituire dibattiti, convegni, concorsi e corsi di istruzione nel campo della tornitura lignea; – informare i soci, favorendo e sostenendo la partecipazione ad eventi culturali inerenti la tornitura; – realizzare iniziative editoriali in stampa, audio e video o altro. L’attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di democrazia, pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART.3 – Nella salvaguardia della propria autonomia, l’associazione potrà instaurare rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con Enti similari, strutture pubbliche o private, cooperative e società; organizzare e gestire – anche con strutture permanenti -tutte quelle attività anche economiche, utili per il raggiungimento dei propri fini sociali. L’associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. 

ART.4 – L’associazione non ha scopo di lucro essa si finanzia con: – le quote dei soci, fissate annualmente dal Consiglio Direttivo; – eventuali contributi da parte di Enti pubblici o privati; – eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche; – i proventi di gestione; – ogni altro provento comunque conseguito;

ART.5 – Sono organi dell’associazione: – l’assemblea dei soci – il Consiglio Direttivo – il Presidente I SOCI 

ART.6 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che condividono le finalità di cui all’art.2 del presente Statuto. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio ma non godono del diritto di voto in assemblea. 

ART.7 – L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L’accettazione delle domande è deliberata ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 

ART.8 – la tessera sociale è valida dal 1 gennaio al 31 Dicembre. Per ogni anno sociale il Direttivo proporrà l’importo della quota annuale di adesione e la modalità di versamento. 

ART.9 – Potrà essere deliberato, su proposta del Direttivo ed approvato dall’assemblea, un regolamento interno. 

ART.10 – I soci hanno diritto a: – partecipare alle attività sociali – partecipare alle assemblee – discutere e approvare i rendiconti – eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti 

ART.11 – Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno e all’osservanza delle delibere degli organi sociali. La qualifica di socio si perde per: a) decesso b) dimissioni c) morosità d) espulsione o radiazione 

ART.12 – Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione per i seguenti motivi: a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni degli organi sociali; b) denigrazione dell’associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; c) l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito; d) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’associazione. 

ART.13 – Le controversie tra i soci o tra l’Associazione e i soci, sono demandate ad un collegio arbitrale che viene appositamente eletto per l’occasione. Detto collegio sarà composto da un rappresentante per ciascuna parte in causa più un garante scelto di comune accordo dai suddetti rappresentanti. ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO 

ART.14 – Hanno diritto di partecipare all’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci purché in regola con le quote sociali dell’anno in corso. Le assemblee saranno convocate per mezzo di avviso esposto presso la sede o mediante comunicazione ai soci, con preavviso di almeno 10 giorni. Ogni socio è titolare di un voto. 

ART.15 – L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno dal presidente, su delibera del direttivo: approva le linee generali del programma di attività; b) approva il rendiconto annuale; c) delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo; d) stabilisce il meccanismo di elezione ed elegge il consiglio direttivo; e) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; L’assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. 

ART.16 – L’assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente, per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata ameno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera esclusivamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. 

ART.17 – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. Saranno convalidate esclusivamente le proposte che raccolgono il voto favorevole di almeno i tre quinti dei partecipanti all’assemblea. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’associazione, valgono le norme di cui all’Art.24. 

ART.18 – Il consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci e resta in carica tre anni. L’assemblea elettiva deciderà il numero di membri ad ogni elezione.

ART.19 – Il consiglio direttivo elegge al suo interno: Il presidente. Ha la rappresentanza legale dell’associazione; è il responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il consiglio. Il vicepresidente. Coadiuva il presidente ed in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni ed i poteri. c) Il tesoriere. E’ il responsabile amministrativo dell’associazione; congiuntamente con il presidente detiene i poteri di firma relativamente alla gestione amministrativa e finanziaria e la facoltà di contrarre impegni finanziari e di obbligazioni per conto dell’associazione. il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’associazione. d) Cariche e mansioni dell’intero consiglio direttivo sono da intendersi a titolo completamente gratuito così come qualsiasi mansione affidata ai soci. 

ART.20 – Compiti del consiglio direttivo sono. a) eseguire le delibere dell’assemblea; b) formulare programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea c) predisporre il rendiconto annuale; d) predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale; e) deliberare circa l’ammissione dei soci; f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci; g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; f) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione od ad essa affiliati; i) decidere la modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni od enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto. 

ART.21 – Il consiglio direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quando ritenuto indispensabile specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’assemblea, sia con soci che con esterni. 

ART.22 – Il consiglio direttivo si riunisce di norma ogni qual volta ve ne sia necessità, in un giorno prestabilito senza obbligo di ulteriore avviso e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri o su convocazione del presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. 

PATRIMONIO 

ART.23 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: – eventuali beni, immobili e mobili, che diventeranno proprietà dell’associazione – eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio – eventuali erogazioni, donazioni, lasciti – contributi degli aderenti – utili derivanti dalle iniziative dell’associazione stessa – rimborsi – attività marginali di carattere commerciale e produttivo – vendita di beni e servizi e forniture di consulenze – contributi di pubbliche amministrazioni, enti o comitati locali, istituti di credito o altri enti in genere – proventi pubblicitari e di sponsor, in linea con gli scopi dell’associazione – redditi derivanti dalla gestione del patrimonio – il ricavato di sottoscrizioni e raccolte fondi – ogni altro tipo di entrate, lecite, non descritto in questo documento. 

ART.24 – E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste. 

ART.25 – L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

ART.26 – La decisione motivata di scioglimento dell’associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto, in un’assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno dieci giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione avente finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale; in conformità con quanto previsto dall’art.111, (comma 4 quienquies, lett. b) del D.P.R. n.917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente fra i soci. 

DISPOSIZIONI FINALI 

ART.27 – per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti in materia di associazionismo.